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Legge 31/07/2002 n. 1792. Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 20. (Istituzione del Reparto ambientale marino). 1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 21. (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera). 1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonchè di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato Decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Note all'art. 21: -Il comma 2 dell'art. 35 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999, è il seguente: "2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a) è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro uti lizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e forestali nonchè dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.". -Il comma 8, dell'art. 62, del citato Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è il seguente: "8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'art. 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente Decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia.". Art. 22. (Siti minerari abbandonati). 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati. 2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno 2002. 3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 1. Al Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 7, comma 3, lettera l-bis), sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale" b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;" c) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente Decreto e i consorzi di cui all'articolo 9quinquies del Decreto-Legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95" d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "Entro il 31 marzo 2002" sono soppresse e dopo le parole: "sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto," e) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003" f) all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente: "17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente Decreto e i consorzi di cui all'articolo 9quinquies del Decreto-Legge 9 settembre 1988, n. 397,convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95" g) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: "di imballaggi" sono soppresse le seguenti: "primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo" h) all'articolo 39, comma 2, la parola: "primari" è soppressa i) all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole: "primari, o comunque" sono soppresse l) all'allegato A le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso" . 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l). Note all'art. 23: -Il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997. - Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 7 del citato Decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente Legge è il seguente: "3. Sono rifiuti speciali a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i ri fiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo c) i rifiuti da lavorazioni industriali d) i rifiuti da lavorazioni artigianali e) i rifiuti da attività commerciali f) i rifiuti da attività di servizio g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fan ghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie i) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; l-bis) il combu stibile derivato da rifiuti.". - Il nuovo testo del comma 1 dell'art. 8 del citato Decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: "Art. 8 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonchè, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di Legge a) i rifiuti radioattivi b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla d) (soppresso) e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido f) i materiali esplosivi in disuso; f-bis) le terre e le rocce da scavo desti nate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.". -Il nuovo testo dell'art. 12 del citato Decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "Art. 12 (Registri di carico e scarico). 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti. 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato c) il metodo di trattamento impiegato. 3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonchè presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. 3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima. |
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